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Situazione Avvelenamenti

GLI AVVELENAMENTI DOLOSI DEGLI ANIMALI

AvvelenamentiFino agli anni ‘70, l’utilizzo di esche e bocconi avvelenati era legalmente autorizzato dall’art. 26 del Regio Decreto del 5 giugno 1939 n. 1016. I bocconi avvelenati, al pari di altri strumenti di cattura e uccisione di animali, come lacci, tagliole e trappole, erano infatti considerati mezzi utilizzabili legalmente per il controllo della fauna selvatica considerata “nociva”.
Il Regio Decreto 1016/39 prevedeva che le esche avvelenate venissero utilizzate in determinati periodi dell’anno, solo nelle ore notturne, e che la loro presenza andasse obbligatoriamente segnalata in modo da facilitarne l’identificazione e salvaguardare così la salute umana e prevenire l’avvelenamento accidentale di animali domestici.
In epoca successiva, prima con il Decreto Ministeriale 22 novembre 1976 riguardante la protezione del lupo e il divieto di utilizzo dei bocconi avvelenati, e poi con la Legge 27 dicembre 1977 n. 968 sulla disciplina dell’attività venatoria, l’impiego di sostanze tossiche e veleni diventò illegale su tutto il territorio nazionale, al pari dell’uso di tagliole, lacci e congegni similari per la cattura e l’uccisione della fauna selvatica. Con la Legge 968/77 la fauna selvatica passò dallo stato di res nullius a quello di res communitatis, ossia divenne proprietà indisponibile dello Stato e quindi tutelata e protetta, eccetto alcune specie cacciabili in alcune aree e in determinati periodi dell’anno. Il divieto di utilizzo di sostanze tossiche in qualsiasi modo veicolate, è stato in seguito riconfermato dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157, avente per oggetto “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo.
Nonostante la legge nazionale sulla caccia proibisse già l’utilizzo dei bocconi avvelenati, a causa del diffondersi del fenomeno dell’avvelenamento doloso degli animali soprattutto domestici, alcune Regioni, ovvero Toscana, Umbria e Puglia, negli anni hanno promulgato loro proprie leggi sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate, stabilendo le modalità di denuncia dei casi, le modalità di accertamento e le relative sanzioni (L.R. Toscana 16 agosto 2001 n. 39; L. R. Umbria 22 ottobre 2001 n. 27 e L. R. Puglia 4 dicembre 2003 n. 27).
In seguito alla morte per avvelenamento di vari orsi marsicani verificatasi nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e alla percezione che il fenomeno avesse assunto ormai dimensioni incontrollate sull’intero territorio nazionale, fu emanata, nel Dicembre 2008, una specifica Ordinanza Ministeriale dal titolo: “Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”.
Con l’O.M. del 18 dicembre 2008 del Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali e della Salute, modificata dall’O.M. del 19 marzo 2009 e successivamente più volte prorogata sino a luglio 2018 (OM 21 giugno 2017, G.U. n. 164 del 15 luglio 2017), gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono stati individuati come i laboratori di riferimento per l’effettuazione delle necroscopie degli animali venuti a morte per sospetto avvelenamento, per l’esecuzione dell’esame ispettivo sulle esche e per l’esecuzione delle analisi tossicologiche necessarie per confermare i sospetti diagnostici.
Nel 2011 il Ministero della Salute ha infine trasmesso a tutti gli organismi e le strutture interessate dall’applicazione dell’Ordinanza le linee guida per la sua applicazione (Nota della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, 15/11/2011, prot. 19949 e relativi allegati), redatte in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria, allo scopo di uniformare i comportamenti da tenere nei casi di sospetto avvelenamento doloso di animali, nonché di ritrovamento di esche o bocconi avvelenati. La nota comprendeva anche i modelli di schede anamnestiche per la raccolta delle informazioni inerenti i casi e i modelli delle comunicazioni da effettuare a cura dei veterinari (Liberi Professionisti, Pubblici e degli II.ZZ.SS.) alle autorità amministrative e giudiziarie per l’attivazione dei provvedimenti di competenza. La modulistica allegata alla Nota della DGSAFV ha consentito di ottenere l’uniformazione della raccolta dei dati anamnestici e delle informazioni supplementari, come ad esempio la georeferenziazione dei casi, la sintomatologia o il tipo di tossico sospettato, riguardanti ogni singolo caso di sospetto avvelenamento. Nell’ultima edizione dell’Ordinanza Ministeriale (OM 13 giugno 2016 GU 165 del 16072016, prorogata sino a luglio 2018) la modulistica è divenuta parte integrante del testo.
Oltre alla legge sulla caccia (Legge 11 febbraio 1992 n. 157) e alla specifica Ordinanza Ministeriale, il quadro normativo sugli avvelenamenti riconosce un terzo cardine nel Codice Penale.
La Legge del 20 luglio 2004 n. 189, “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” ha infatti apportato delle modifiche al Codice Penale, introducendo il titolo IX bis “Dei delitti contro il sentimento per gli animali “ con gli articoli 544 bis (sanzioni penali per: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni” e 544 ter (sanzioni penali per: ”Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.”).
Entrambi questi articoli trovano applicazione qualora un caso di avvelenamento doloso provochi la morte di un animale o anche solo lesioni o sofferenze.
Sempre in ambito penale sono di interesse per il medico veterinario l’articolo 365 del Codice Penale e l’art. 334 del Codice di Procedura Penale, relativi all’obbligo di referto. L’obbligo del referto è una denuncia obbligatoria, che grava su colui che esercita legittimamente una professione sanitaria, sia esso dipendente pubblico o libero professionista. Per la ricorrenza dell’obbligo di referto devono ricorrere contestualmente i seguenti presupposti:

  • il veterinario, nell’esercizio della sua professione, viene a conoscenza di fatti che potrebbero integrare gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio (come sono tutti casi previsti dal 544 bis e 544 ter);
  • il veterinario deve essere venuto a conoscenza dei casi su citati nell’esercizio della sua professione sanitaria, cioè quando ha prestato la propria assistenza od opera.
  • Come per il pubblico ufficiale, l’obbligo di referto scatta solo nel momento in cui il sanitario stia esercitando la sua professione, e non al di fuori di tale esercizio.

Il referto, in quanto contenente accurati elementi tecnici che supportano la notitia criminis, svolge inoltre un ruolo più importante della semplice denuncia e assume un notevole rilievo anche per la successiva fase peritale.
Il referto va inviato al Pubblico Ministero, oppure all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria più vicino. Naturalmente se il Veterinario è anche UdPG (Ufficiale di Polizia Giudiziaria) ha l’obbligo di attivarsi per le indagini ai sensi dell’ art. 347 del Codice di Procedura Penale.
Il referto deve essere fatto pervenire all’Autorità competente entro 48 ore dalla sua emissione, o, se vi è pericolo di continuazione del reato, immediatamente. Ai sensi dell’art. 334 CPP, il contenuto del referto deve comprendere luogo, tempo e circostanze dell’intervento sanitario, tutto ciò che sia necessario per identificare l’animale assistito ed individuare il luogo in cui esso si trovi; tutto ciò che sia necessario per ricostruire le modalità di svolgimento dei fatti storici, gli effetti che sono derivati da tali fatti e quelli che ne potrebbero derivare. In caso di omissione di referto il professionista è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro. Nel reato di omissione di referto, l’obbligo della comunicazione si configura anche per la semplice possibilità che il fatto presenti i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio sulla base del giudizio finale della prestazione sanitaria.
In tema di avvelenamento doloso degli animali, l’obbligo di referto viene completamente assolto seguendo il dettato dell’Ordinanza Ministeriale sui bocconi avvelenati e utilizzando gli appositi moduli allegati per la segnalazione dei casi sospetti alle autorità competenti.
Purtroppo, nonostante l’esistenza di specifici divieti già a partire dal 1976, dopo quarantadue anni dal primo decreto di divieto di utilizzo dei bocconi avvelenati (DM del 22 novembre 1976, GU n. 325 del 6 dicembre 1976), questo fenomeno criminale non accenna a diminuire. Anche le statistiche qui presentate, sebbene possano essere considerate solo il dato minimo certo dei casi di avvelenamento e di diffusione dei bocconi avvelenati in Italia, indicano un andamento pressocchè costante di questo fenomeno criminale che ogni anno provoca la morte, tra atroci sofferenze, di migliaia di cani, gatti, animali sinantropi, nonché di animali selvatici anche protetti, come il lupo, o appartenenti a specie in via di estinzione, come l’orso bruno marsicano.
Un altro dato preoccupante è rappresentato dall’esiguo numero di persone indagate o condannate per aver disperso esche o bocconi avvelenati nell’ambiente, rispetto all’imponente dimensione del fenomeno: ciò probabilmente deriva da una ancora insufficiente attività repressiva e preventiva da parte degli organi di Polizia Giudiziaria. Le indagini su questi casi sono
oggettivamente difficili ma il progresso tecnologico e l’auspicato approccio criminalistico al fenomeno, di cui si parlerà nella seconda parte di questo lavoro, sicuramente potranno produrre maggiori successi nella repressione e prevenzione di questo incivile fenomeno.
Nel 2010, nell’ambito del progetto LIFE ANTIDOTO, è stato affidato a questo Centro di Referenza il compito di raccogliere i dati sugli avvelenamenti dolosi degli animali a livello nazionale, al fine di disegnare il quadro quanto più realistico possibile di questo fenomeno in Italia. È stata pertanto avviata la collaborazione con i rimanenti nove Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS Lombardia ed Emilia-Romagna, IZS del Mezzogiorno, IZS del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, IZS di Puglia e Basilicata, IZS della Sicilia, IZS dell’Umbria e delle Marche, IZS delle Venezie, IZS dell’Abruzzo e Molise e IZS della Sardegna) per la condivisione dei dati ottenuti dalle analisi previste dall’O.M. in vigore.
Tale collaborazione ha avuto seguito, a partire dal 2011, con il Progetto di Ricerca Corrente (RC IZSLT10/10): “L’uso doloso dei veleni contro gli animali in Italia. Sviluppo di un protocollo d’indagine per la caratterizzazione e la repressione del fenomeno e standardizzazione delle metodiche di laboratorio per la ricerca di sostanze usate in maniera illecita per l’avvelenamento degli animali” che ha visto la partecipazione di tutti e dieci gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.
Il 10 dicembre 2013, in occasione del Convegno Nazionale “L’avvelenamento degli animali in Italia – Il fenomeno degli avvelenamenti degli animali in Italia a cinque anni dall’emanazione dell’Ordinanza Ministeriale del 18 Dicembre 2008”, tenutosi presso il Ministero della Salute a Roma, sono intervenuti, con i propri contributi, tutti gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Ogni Istituto ha presentato i dati relativi agli avvelenamenti degli animali nelle proprie Regioni di competenza per il periodo compreso tra gli anni 2005 – 2012. L’attività di collezione ed elaborazione dei dati di tutti gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali è poi proseguita sino al primo semestre del 2014.
Questa relazione è il frutto dell’impegno della rete degli Istituti Zooprofilattici nel rispondere all’esigenza di conoscenza, repressione e prevenzione di questo fenomeno criminale che vede tutti i veterinari addetti alle diagnosi e tutti i Laboratori chimici degli II.ZZ.SS. impegnati giornalmente nei compiti assegnati dall’Ordinanza Ministeriale.

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